Detrazioni affitti: la guida.
Dopo aver visto nel precedente approfondimento una piccola introduzione alle detrazioni fiscali spettanti a chi decide di ristrutturare casa, in questa guida ci soffermeremo sulle detrazioni spettanti ai soggetti che, titolari di contratti di locazione per un’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria e proporzionale in relazione al reddito complessivo.
In particolare è possibile richiedere la detrazione essendo soggetto che ha sottoscritto uno dei seguenti contratti:
- a canone libero
- a canone convenzionale
- contratti stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni
- per inquilini di alloggi sociali
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro
Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.
Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni per le quali il contribuente può richiedere la detrazione per il canone di locazione, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.
La detrazione per i canoni di locazione deve essere suddivisa tra gli aventi diritto ed essere corrispondente al periodo dell’anno durante il quale l’immobile locato è adibito ad abitazione principale.
L‘art. 16 del TUIR specifica, inoltre, che trattassi di abitazione principale, quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A seconda delle tipologie di contratti di locazione, devono essere applicate le rispettive detrazioni, vediamo in seguito quali spettano per i contratti a canone libero, a canone convenzionale e per il lavoratore trasferitosi per motivi di lavoro.
DETRAZIONE PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTI A CANONE LIBERO
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a:
- euro 300/(365 giorni di immobile adibito ad abitazione principale) se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71
- euro 150/(365 giorni di immobile adibito ad abitazione principale) se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (come ad esempio nel caso in cui marito e moglie siano cointestatari del contratto di locazione, la detrazione sarà ripartita al 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).
DETRAZIONE PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTI IN REGIME CONVENZIONALE
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, vale a dire quei contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e organizzazioni rappresentanti i conduttori, nei quali si fa esplicito riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria corrispondente a:
- euro 495,80/(365 giorni di immobile adibito ad abitazione principale) se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71
- euro 247,90/(365 giorni di immobile adibito ad abitazione principale) se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2)
LAVORATORI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
Per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per ragioni di lavoro in un comune ad almeno 100 Km di distanza da quello della residenza precedente o in un’altra regione e la cui residenza, in aggiunta, sia stata trasferita nei 3 anni antecedenti quello della richiesta, spetta la detrazione pari a:
- 991,60 euro per redditi complessivi che non superano i 15.493,71 euro
- 495,80 euro per redditi complessivi superiori a 15.493,71 euro ma inferiori a 30.987,41 euro
Tale detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal cambio della residenza.
In tutti i casi la documentazione da presentare e’ il contratto di locazione regolarmente registrato e l’autocertificazione che attesti che l’alloggio e’ adibito ad abitazione principale. Per i lavoratori dipendenti e’ richiesta anche la documentazione riferita al lavoro (CU/2017).